Atto Costitutivo e Statuto

ATTO COSTITUTIVO

L’anno 2018 il giorno 26 del mese di aprile, si conviene e stipula quanto segue:

Tra i Sigg.ri:

1. Vito Lattanzio, professione Medico,
2. Gioacchino Dagnello, professione Dottore Commercialista,
3. Vito Mascolo, professione Medico,
4. Angelo Corcella, professione Pensionato,
5. Lorenzo Lattanzio, professione Assicuratore,
6. Giuseppe Dimiccoli, professione Ragioniere Commercialista,
7. Savino Dagnello, professione Pensionato,
8. Ruggiero Cristallo, professione Imprenditore,
9. Domenico Ostuni, professione Pensionato,
10. Rita Pia Lattanzio, professione Imprenditrice,
11. Francesco Sfregola, professione Dottore Commercialista,
12. Luciano Cassatella, professione Pensionato,
13. Francesco Musciagna, professione Pensionato,
14. Michele Delvecchio, professione Ingegnere,
15. Michele Tedeschi, professione Avvocato,

è costituita l’associazione sportiva “G. S. AVIS Barletta Associazione Sportiva Dilettantistica” con sede in Barletta, prov BT, Piazza F. Conteduca n. 32.

L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica ricreativa con particolare riferimento alla pratica dell’atletica leggera.

A tale scopo l’associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli sport in genere.

L’associazione esplicitamente accetta ed applica statuto e regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi della FIDAL e delle altre federazioni sportive o enti di promozione sportiva ai quali delibererà d’aderire.

I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci ordinari e gli stessi riuniti in assemblea eleggono, per i primi quattro anni, il presidente dell’associazione ed il consiglio direttivo nelle persone dei sigg.ri:

1) Gioacchino Dagnello alla carica di presidente;
2) Vito Mascolo alla carica di vicepresidente;
3) Lorenzo Lattanzio alla carica di vicepresidente;
4) Francesco Sfregola alla carica di segretario-tesoriere;
5) Michele Tedeschi alla carica di consigliere;
6) Rita Pia Lattanzio alla carica di consigliere;
7) Ruggiero Cristallo alla carica di consigliere;
8) Domenico Ostuni alla carica di consigliere;
9) Giuseppe Dimiccoli alla carica di consigliere;
i quali dichiarano di accettare la carica.

I soci all’unanimità eleggono il Dott. Vito Lattanzio alla carica di Presidente Onorario.
Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause d’ineleggibilità previste dalla legge.
II presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell’associazione presso le autorità sportive competenti.
Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi. I costituiti convengono che l’organizzazione e il funzionamento dell’associazione siano regolati dalle norme qui di seguito riportate.

STATUTO

Articolo 1 – Denominazione e sede

È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., un’associazione sportiva dilettantistica denominata “G.S. AVIS Barletta Associazione sportiva dilettantistica”, in breve “G.S. AVIS BARLETTA A.S.D.” (d’ora in poi “Associazione”), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell’articolo 14, D.Lgs. 39/2021, con sede in Barletta, via Ospedale dei Pellegrini n. 40. La variazione dell’indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall’organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all’estero. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “associazione sportiva dilettantistica”, anche in acronimo ASD.

Articolo 2 – Scopo

  1. L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 39/2021.
  2. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
  3. L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell’articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021 ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività  sportiva dilettantistica.
  4. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina dell’atletica leggera e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del registro delle attività sportive tenuto dal dipartimento sport della presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.
  5. L’associazione promuoverà la diffusione degli scopi propri dell’A.V.I.S..
  6. Nei limiti previsti dall’articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell’Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

– attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;

– la gestione di centri benessere o fisioterapici;

– la vendita di articoli abbigliamento e attrezzature sportivi;

– lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l’espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;

– le attività di sponsorizzazione;

– lo svolgimento di corsi relativi ad attività sportive “non riconosciute” e di corsi di natura diversa da quella sportiva.

  1. L’Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
  2. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L’associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all’attività sportiva praticata. L’associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.
  3. L’Associazione si impegna inoltre a garantire l’attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’articolo 16, D.Lgs. 39/2021
  4. L’associazione s’impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell’ambito delle assemblee di settore federali.
  5. L’associazione ha un regolamento interno, ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci, che contiene le disposizioni operative che regolano il funzionamento dell’associazione.

Articolo 3 – Durata

La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 – Domanda di ammissione

  1. Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall’associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva e che condividano i valori culturali della donazione di sangue promossa dall’AVIS.
  2. Ai fini sportivi per “irreprensibile condotta” deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione, della Federazione Italiana Atletica Leggera, dell’AVIS e dei rispettivi organi.
  3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
  4. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta. L’Assemblea può deliberare che, all’atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l’esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.
  5. La qualifica di socio, ben distinta da quella di “tesserato” che consegue all’atto amministrativo mediante cui il soggetto (atleta, dirigente, tecnico), per il tramite dell’associazione, aderisce alla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento per lo sport praticato e/o all’Ente di Promozione Sportiva e che non dà diritto a partecipare alla vita dell’associazione, è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
  6. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale.
  7. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
  8. I soci possono essere ordinari, benemeriti ed aggregati:

– I soci ordinari sono coloro che partecipano alle attività sportive, culturali e ricreative dell’associazione.

– I soci benemeriti sono coloro che, oltre a partecipare alle suddette attività, con la propria opera, hanno portato benefici morali e materiali all’Associazione ed alla sua immagine esterna. La qualifica di socio benemerito è a vita.

– I soci aggregati sono coloro che partecipano alle sole attività culturali e ricreative dell’Associazione.

Articolo 5 – Diritti e doveri dei soci

  1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
  2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.

3 Il minore esercita il diritto di partecipazione nell’Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente art. 4 comma 10.

  1. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.

Articolo 6 – Decadenza dei soci

  1. I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
  2. dimissione volontaria;
  3. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
  4. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
  5. scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 28 del presente statuto.
  6. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea.
  7. L’associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 7 – Organi

Gli organi sociali sono:

  • l’assemblea generale dei soci;
  • il presidente onorario;
  • il presidente;
  • i vice-presidenti;
  • il consiglio direttivo.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono il solo diritto di rimborso alle spese sostenute per conto o nell’interesse dell’Associazione.

Articolo 8 – Funzionamento dell’assemblea

  1. L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
  2. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
  3. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
  4. Sarà possibile tenere le riunioni dell’’Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. È in ogni caso necessario che:

– comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;

– vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

– venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;

– sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;

– sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti.

In presenza dei suddetti presupposti, l’assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

  1. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
  2. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
  3. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
  4. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
  5. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 – Diritti di partecipazione

  1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci ordinari e benemeriti in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo delibererà l’elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all’assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa
  2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.
  3. I soci aggregati hanno diritto a partecipare all’Assemblea senza diritto di voto.
  4. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione, senza diritto di voto, tre rappresentanti della sezione comunale A.V.I.S. Barletta.

Articolo 10 – Assemblea ordinaria

  1. La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
  2. L’assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo.
  3. Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.
  4. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
  5. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione l’assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 11 – Assemblea straordinaria

  1. L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
  2. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’associazione, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.
  3. L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  4. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione l’assemblea straordinaria è validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 12 – Audio/video Assemblee

  1. È possibile tenere le riunioni dell’Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali .
  2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
  3. È in ogni caso necessario che:

– comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;

– vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

– venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione; – venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l’adunanza;

– sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni; – sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

– vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della società – nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l’assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 13 – Consiglio direttivo

  1. Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a nove componenti, determinato, di volta in volta, dall’assemblea dei soci ed eletti, compreso il presidente, dall’assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina i vicepresidenti in numero di due ed il segretario-tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

L’Assemblea dei soci nomina anche il Presidente onorario.

  1. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
  2. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  3. In caso di parità il voto del presidente è determinante.
  4. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
  5. Potranno prendere parte ai lavori del consiglio tre rappresentanti della sezione comunale A.V.I.S. Barletta.

Articolo 14 – Dimissioni e decadenza del consiglio direttivo e del presidente

  1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
  2. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dai vice-presidenti fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
  3. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 15 – Convocazione direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 – Compiti del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione. A esso competono in particolare:

  • la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell’attività svolta nel corso dell’anno solare precedente;
  • indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno 1 volta all’anno, nonché le assemblee straordinaria anche nel rispetto del presente statuto;
  • determinare l’importo delle quote associative;
  • assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione;
  • assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
  • assumere le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente;
  • approvare i contratti dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione nonché autorizzare la prestazione di eventuali volontari;
  • curare l’esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
  • la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
  • l’elaborazione di proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
  • l’istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;
  • la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all’ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
  • redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
  • adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all’assemblea;
  • delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
  • nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all’articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
  • stabilisce le tipologie di spese ammissibili e i limiti di rimborso per le attività di volontariato;
  • qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

Articolo 17 – Presidente Onorario

Il presidente onorario ha solo funzioni consultive.

Articolo 18 – Il Presidente

Il presidente dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Articolo 19 – I Vicepresidenti

I vicepresidenti, con priorità a favore del più anziano, sostituiscono il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali vengano espressamente delegati. Nei casi di urgenza il presidente può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Articolo 20 – Il Segretario-Tesoriere

Il segretario-tesoriere dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza inoltre cura l’amministrazione dell’associazione e s’incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo 21 – Il rendiconto

  1. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell’associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’associazione.
  2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
  3. Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 22 – Anno sociale

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 01/01 e terminano il 31/12 di ciascun anno.

Articolo 23 – Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione.

Articolo 24 – Sezioni

L’assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 25 – Lavoratori e Volontari

  1. I lavoratori sportivi dell’Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell’articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa.
  2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.
  3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l’articolo 37, D.Lgs. 36/2021.
  4. L’Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell’articolo 30, D.Lgs. 36/2021.
  5. Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ.. Per quest’ultima si applica l’eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.
  6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
  7. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
  8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
  9. È previsto in ogni caso l’obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all’ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Articolo 26- I Tesserati

  1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l’Associazione è affiliata e sono rappresentati da:
    • atleti;
    • dirigenti sociali e soci di società affiliate;
    • giudici/arbitri;
    • dirigenti;
    • tecnici, istruttori;
    • altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l’Associazione è Affiliata;
  2. L’Associazione, con l’affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l’esercizio dello sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci.
  3. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l’Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all’utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell’attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.
  4. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di eta’ non puo’ essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
  5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.

Articolo 27 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport presso il Coni.

Articolo 28 – Scioglimento

  1. Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
  2. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.
  3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell’articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021

Articolo 29 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Atletica Leggera a cui l’associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.